XVII LEGISLATURA – Proposta di legge N. 940

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI
N. 940

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
BERGAMINI, CARFAGNA, GELMINI, CENTEMERO, MILANATO
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011
Presentata il 14 maggio 2013

Onorevoli Colleghi! La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è stata aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell’Unione europea l’11 maggio 2011 ad Istanbul.
Il nostro Paese ha sottoscritto il trattato il 27 settembre 2012. Al momento dell’apposizione della firma, l’Italia ha depositato presso il segretariato del Consiglio d’Europa una dichiarazione, con nota verbale della Rappresentanza permanente d’Italia a Strasburgo presso il Consiglio d’Europa in data 27 settembre 2012. La dichiarazione esplicita che l’Italia applicherà la Convenzione nel rispetto dei princìpi e delle previsioni costituzionali.
Lo strumento, non ancora in vigore (in attesa del raggiungimento del numero minimo di ratifiche stabilito dalla Convenzione), rappresenta il trattato internazionale di più ampia portata per affrontare la grave forma di violazione dei diritti umani costituita dalla violenza nei confronti delle donne e dalla violenza domestica. Esso stabilisce quindi il più avanzato livello internazionale nelle misure per la prevenzione e il contrasto del complesso fenomeno della violenza sulle donne, per la protezione delle vittime e per la punizione dei responsabili.
Nonostante il riconoscimento di fondamentali diritti civili, sociali e culturali nei riguardi delle donne, la violenza fisica e sessuale è infatti ancora oggi una delle forme di violazione dei diritti umani più grave e più diffusa nel mondo; combattere con forza ogni atteggiamento o comportamento tendente a tollerare, giustificare o ignorare la violenza commessa contro le donne è, pertanto, assoluta priorità per ogni livello di Governo.
A livello mondiale, le cronache riportano con puntuale periodicità episodi di violenza commessi nei confronti di donne molestate, minacciate, violentate, stuprate, uccise, cui si aggiungono le donne vittime di ogni forma di violenza per il loro rifiuto di sottoporsi ad irragionevoli dettami fanatico-religiosi, nonché altre forme di violazione dei diritti delle donne o che con la violenza contro le donne sono connesse, come la violenza sui luoghi di lavoro, i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali femminili, la tratta di donne e di bambine.
Anche se esaminiamo il fenomeno soltanto nel nostro Paese, il quadro è comunque allarmante: nel 2012 in Italia sono state uccise più di 120 donne, una ogni tre giorni. Gli assassini sono uomini, nella maggior parte dei casi appartenenti al nucleo familiare o alla cerchia degli affetti più vicini. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica relativi al 2006, sono 6.743.000 le donne che tra i 16 e i 70 anni sono state, almeno una volta nella vita, vittime di violenza, fisica o sessuale. Ma nel nostro Paese solo il 18,2 per cento delle donne considera la violenza subìta in famiglia un reato; il 44 per cento pensa che sia stato qualcosa di sbagliato e il 36 per cento la reputa soltanto un fatto che è accaduto. Inoltre, le medesime stime statistiche rivelano che il 93 per cento delle violenze perpetrate dal coniuge o dall’ex coniuge non viene denunciato.
Questi numeri sottolineano l’ampiezza del fenomeno e il suo profondo radicamento nella cultura del nostro Paese e nella vita delle famiglie: non si tratta dell’epilogo estremo di una storia personale, ma di un comportamento strutturato, che attraversa una parte grande del paese.
La Convenzione si propone di sradicare ogni forma di tolleranza verso questo tipo di violenza e costituisce un ulteriore e significativo passo avanti verso la piena sensibilità su tale problema, per rendere più sicura la vita delle donne all’interno e all’esterno dei confini d’Europa.
Il testo mira quindi a cambiare i cuori e le menti delle persone, sollecitando un cambio di atteggiamento da parte di tutti i membri della società, in particolare gli uomini e i ragazzi. In sostanza, è un rinnovato invito a promuovere una maggiore uguaglianza tra le donne e gli uomini, poiché la violenza sulle donne ha profonde radici nella disparità tra i sessi all’interno della società ed è perpetuata da una cultura che tollera e giustifica la violenza fondata sulla differenza di sesso o che rifiuta di riconoscerla come un problema. Si tratta di un messaggio molto chiaro per indicare che la violenza contro le donne e la violenza domestica non devono essere considerate un fatto privato. Al contrario, per sottolineare l’effetto particolarmente traumatico dei reati commessi in ambito familiare, la condanna a una pena più severa può essere pronunciata nei confronti dell’autore di atti di violenza contro la moglie, la compagna o un membro della famiglia.
La Convenzione infatti riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione. Ne consegue che gli Stati sono ritenuti responsabili se non garantiscono misure adeguate per prevenire tale violenza.
Il testo (in particolare negli articoli 36, 37, 38, 39, 41, 46, 56 della Convenzione) individua una serie di nuove tipologie di reato che gli Stati dovranno pertanto introdurre nei propri ordinamenti; le condotte descritte – dalla violenza sessuale al matrimonio forzato, dalle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili all’aborto e alla sterilizzazione forzati, al favoreggiamento o complicità, alle circostanze aggravanti del reato –, anche a seguito di interventi legislativi adottati nel corso della XVI legislatura, appaiono già, in gran parte, sanzionate dal codice penale italiano nell’ambito dei delitti contro l’incolumità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, sebbene, talvolta, sotto un diverso nomen iuris. Nell’ambito della comunità internazionale, l’ordinamento italiano si colloca, dunque, tra quelli che già assicurano un elevato grado di conformità alla Convenzione, anche sotto il profilo della tutela penale.
La Convenzione riconosce inoltre che vi sono gruppi di donne e di ragazze più esposte al rischio di subire violenze, e che gli Stati hanno l’obbligo di garantire che siano presi in considerazione i loro bisogni di particolare protezione. Gli Stati sono inoltre invitati ad applicare la Convenzione ad altre vittime di violenza domestica, come i bambini, gli uomini, le persone anziane.
La Convenzione stimola la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli organi e servizi pertinenti, affinché la violenza sulle donne e la violenza domestica siano affrontate in maniera coordinata. Invita quindi gli enti e le organizzazioni non governative a non operare singolarmente, ma ad elaborare protocolli di cooperazione.
Allo stato attuale, essa è stata firmata dai rappresentanti di ventinove Stati membri del Consiglio d’Europa (Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica ex jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica slovacca, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina, Regno Unito), di cui diciassette Paesi appartenenti all’Unione europea. Al momento, soltanto la Turchia, l’Albania, il Montenegro e il Portogallo hanno proceduto anche alla ratifica della Convenzione.
L’obiettivo della presente proposta di legge è di favorire una rapida autorizzazione parlamentare alla ratifica della Convenzione, così da agevolarne la celere entrata in vigore sul piano internazionale (condizionata al raggiungimento del quorum di dieci ratifiche, di cui almeno otto da parte di Stati membri del Consiglio d’Europa) e, in questo modo, l’efficacia e piena operatività delle numerosissime disposizioni autoesecutive che essa contiene e che non richiedono l’adozione di norme di adeguamento dell’ordinamento interno.
Si realizza, così, l’obiettivo immediato di elevare il livello di tutela delle donne nel campo della prevenzione, della protezione e del sostegno, a salvaguardia di diritti fondamentali, e di arginare ogni forma e manifestazione di discriminazione contro le donne medesime.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 75 della Convenzione stessa.
Art. 3.
(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Le misure amministrative necessarie all’esecuzione e all’attuazione della Convenzione di cui all’articolo 1 sono assicurate con le strutture e le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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