Talenti Welcome: la proposta di legge per il controesodo di talenti

 

Dopo il successo della prima proposta, divenuta legge alla fine del 2010 (la 238/2010) –  ha infatti incentivato al rientro in Italia circa 5000 talenti -, il progetto “Controesodo Talenti in Movimento” si arricchisce ora di una nuova iniziativa: una seconda proposta di legge denominata “Talenti Welcome”. Si tratta di una proposta che si prefigge di attrarre talenti dall’estero e di sostenere nello stesso tempo la formazione internazionale dei nostri ragazzi. Pensata per i tanti giovani che si stanno muovendo da ogni parte del mondo, dall’India alla Cina, fino al Sudamerica, alla ricerca di Paesi in grado di valorizzare il loro talento,la nuova legge ha come scopo quello di riuscire a portare in attivo il saldo tra giovani qualificati in uscita ed in entrata nel nostro paese, intervenendo sia sul fronte amministrativo che su quello economico.

La Talenti Welcome si caratterizza inoltre per l’assenza di costi a carico della spesa pubblica proponendo incentivi, sotto forma di minori imposte dovute, in caso di ampliamento della base produttiva. Si tratta di una proposta di legge bipartisan che ha tra i suoi principali promotori esponenti sia del Pdl sia del Pd. Ecco, nel dettaglio, in che cosa consiste.

Proposta di legge d’iniziativa dei Deputati Guglielmo Vaccaro, Gelmini Mariastella, Amendola Enzo, Dambruoso Stefano, Garavini Laura, Garofalo Vincenzo, Marguerettaz Rudi Franco, Mosca Alessia, Porta Fabio, Saltamartini Barbara, Vignali Raffaello

Talenti Welcome “Pacchetto Controesodo”

Onorevoli colleghi! – Attrarre talenti dall’estero e sostenere la formazione internazionale dei nostri giovani. Questi i due fondamentali obiettivi che, proseguendo ed ampliando la normativa già approvata nella scorsa legislatura, proponiamo all’esame del Parlamento.

Nel passato la ricchezza proveniva soprattutto dalla terra. Più suolo fertile da coltivare si aveva e più benessere si otteneva. Nel XXI secolo le economie che producono maggior sviluppo sono invece quelle che sanno investire sul capitale umano e renderlo produttivo. Le aree che, al contrario, meno sapranno coniugare opportunità per i giovani più qualificati e sviluppo rischiano di impoverirsi irreversibilmente, come un territorio che per incuria va verso la desertificazione.

La crescita della mobilità per studio e lavoro è, in particolare, del tutto coerente con i processi di sviluppo di questo secolo. La possibilità di viaggiare con tempi e costi contenuti si è enormemente ampliata, e con essa è cambiato anche l’atteggiamento delle nuove generazioni. I giovani sono sempre più globalizzati, più propensi ad interagire e confrontarsi con culture e realtà diverse ed hanno nel loro DNA la voglia di guardare ad un mondo più ampio rispetto al luogo di nascita. E’, inoltre, cresciuta la consapevolezza del fatto che la mobilità per studio e lavoro è in sé positiva, perché consente di arricchire le proprie esperienze, di ampliare la rete di relazioni, di stimolare il senso di autonomia, facendo crescere l’apertura mentale e la voglia di mettersi in gioco.

Muoversi senza confini va considerata quindi una scelta da sostenere e incoraggiare per il beneficio che produce sui singoli, potenziandone capacità e competenze. Tutto ciò ha ricadute positive anche per il luogo di origine se chi parte poi ritorna o se a fronte dei molti talenti che restano fuori altrettanti ne vengono attratti dall’estero.  In caso contrario si ottiene per il luogo di partenza un impoverimento netto di capitale umano.
I paesi più dinamici e competitivi considerano strategiche le politiche di attrazione di giovani di qualità e riconoscono come veri e propri investimenti tutte le opportunità ad essi fornite. Da anni è in atto una vera e propria competizione internazionale per l’accaparramento dei cervelli migliori. E’, infatti, in crescente aumento la domanda di studenti e lavoratori stranieri nelle economie più mature e avanzate per il contributo di rilievo che sono in grado di dare all’innovazione e alla crescita.

Articolo 1

(Finalità e durata degli incentivi fiscali)

1. La presente legge mira a favorire lo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da:

a) soggetti, nati e residenti all’estero, che decidono di conseguire un diploma di laurea, master di secondo livello, dottorato di ricerca in Italia e, successivamente, intendono ivi stabilire e sviluppare una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo.

b) cittadini italiani che – dopo aver effettuato un periodo di studi e formazione all’estero – decidono di fare rientro in Italia.

2. La presente legge prevede incentivi fiscali, sotto forma di crediti di imposta, da destinare distintamente in favore dei soggetti individuati dagli articoli 3 e 10.

CAPO I

Incentivi fiscali in favore dei soggetti che decidono di conseguire un titolo accademico in Italia.

Articolo 2

(Caratteristiche dei crediti d’imposta)

1. Ai soggetti di cui all’articolo 3 della presente legge, su presentazione di apposita istanza, è concesso un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo tempistica e modalità indicate nell’articolo 4 della presente legge. La compensazione può avvenire solo in relazione alle imposte dirette e indirette, nonché ai contributi previdenziali dovuti in ragione dell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, individuati ai sensi degli articoli 53, 55 e 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

2. Il credito d’imposta di cui al precedente comma, matura solo dopo lo stabilimento in Italia di una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo. Il diritto alla fruizione del credito d’imposta attribuito in misura fissa di cui all’articolo 4, comma 1, e con riferimento alle singole annualità d’imposta, matura al momento in cui sorge l’obbligo di dichiarare all’erario redditi d’impresa o di lavoro autonomo tassabili in Italia. Il diritto alla fruizione della parte variabile del credito d’imposta, di cui all’articolo 4, comma 3, e con riferimento alle singole annualità d’imposta, matura al momento di effettuazione di nuovi investimenti produttivi in beni materiali e immateriali in Italia.

3. I crediti d’imposta di cui al presente capo sono attribuiti seguendo le regole per l’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore stabilite nel Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, salva comunque le deroghe previste dalla Comunicazione della Commissione Europea (2009/C 16/01), in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 16/1 del 22 gennaio 2009, e del DPCM 3 giugno 2009, in GU n. 131/09.

Articolo 3

(Caratteristiche dei beneficiari)

1. Hanno diritto ai crediti d’imposta di cui al presente capo:

a) i cittadini italiani, nati all’estero, residenti continuativamente all’estero da più di ventiquattro mesi e che non hanno ancora compiuto 25 anni alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 5, comma 1, che decidono di conseguire un diploma di laurea triennale o magistrale o un master universitario di secondo livello o un dottorato di ricerca presso un’università degli studi italiana;

b) i cittadini di Stati dell’Unione europea, nati all’estero, residenti continuativamente all’estero da più di ventiquattro mesi e che non hanno ancora compiuto 25 anni alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 5, comma 1, e che decidono di conseguire un diploma di laurea triennale o magistrale o un master universitario di secondo livello o un dottorato di ricerca presso un’università degli studi italiana;

c) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, nati all’estero, residenti continuativamente in un Paese diverso dall’Italia, da più di ventiquattro mesi e che non hanno ancora compiuto 25 anni alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 5, comma 1, che intendano conseguire un diploma di laurea triennale o magistrale o un master universitario di secondo livello o un dottorato di ricerca presso un’università degli studi italiana.

2. I benefici fiscali della presente legge maturano solo nel caso in cui il diploma di laurea il master o il dottorato universitario sia conseguito nel numero di anni previsti dal relativo ordinamento degli studi.

3. I benefici fiscali di cui alla presente legge possono essere erogati, dopo l’entrata in vigore della presente legge, a partire dal primo periodo d’imposta successivo allo stabilimento in Italia di una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo, sino al quinto periodo d’imposta successivo allo stabilimento in Italia di una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Articolo 4

(Misura dei crediti d’imposta)

1. Il credito di imposta di cui all’art. 2 della presente legge è attribuito, in misura fissa, ai soggetti di cui all’articolo 3 che, avendo conseguito in Italia il diploma di laurea, il master di secondo livello o il dottorato di ricerca e avendo ivi stabilito la propria residenza, vi avviano una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo. Il suddetto credito d’imposta è pari a euro 18.000 per ciascun anno accademico di frequenza del corso di studi universitario frequentato in Italia che abbia durata minima di dodici mesi.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è pari ad euro 24.000 per ciascun anno accademico di frequenza del corso di studi universitario in Italia, nel caso in cui il richiedente sia di sesso femminile o nel caso in cui la nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo sia stabilita in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

3. A pena di decadenza, i crediti d’imposta devono essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale matura il diritto. Il soggetto decade dal diritto di fruire del credito d’imposta in misura fissa, di cui al comma 1, ove trasferisca la sua residenza fuori dal territorio italiano prima del decorso del periodo di cinque anni dalla data di maturazione del credito medesimo. Il diritto a fruire del credito d’imposta in misura variabile, di cui all’articolo 4, comma 3, decade se il soggetto medesimo ceda a terzi, o destini a strutture produttive ubicate fuori dal territorio nazionale, i beni di investimento acquistati usufruendo del suddetto credito, prima del decorso del periodo di cinque anni dall’anno dell’esercizio nel quale i beni sono acquistati.

Articolo 5

(Modalità di richiesta e attribuzione dei crediti d’imposta)

1. Al fine di beneficiare dei crediti d’imposta di cui al precedente art. 4, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), b) e c) inoltrano al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, in via telematica ed entro sei mesi dal trasferimento in Italia, un’istanza contenente gli elementi da individuare con apposito provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L’Agenzia delle Entrate dopo aver rilasciato, in via telematica e con procedura automatizzata, la certificazione della data e del numero di protocollo di avvenuta presentazione delle istanze di cui al comma 1, le esamina secondo l’ordine cronologico di presentazione. Decorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di cui al comma precedente, in assenza di comunicazioni da parte dell’agenzia delle entrate, il credito di imposta di cui all’art. 4 si intende concesso mediante silenzio assenso.

Articolo 6

(Borse di studio per il primo anno di studi)

1. Sino all’esaurimento dei fondi annualmente disponibili, ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), b) e c) è attribuita una borsa di studio in denaro, concessa dal Ministero degli Affari Esteri, per il primo anno di studi da frequentare in Italia. Con decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, con il Ministero dell’Economia e con l’ABI (Associazione Bancaria Italiana), da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 agosto di ogni anno, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative da seguire per l’attribuzione e il rinnovo della borsa di studio.

2. L’importo di ogni singola borsa di studio è pari ad euro 10.000 annui e non è cumulabile con i crediti di imposta di cui all’articolo 4. Il numero di borse di studio concedibili annualmente non può superare le 1.000 unità.

Articolo 7

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 268, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 è inserita la seguente:

«c-bis) superiore all’intera durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di laurea triennale o del dottorato di ricerca o del master universitario di secondo livello per la cui frequenza è stato richiesto. Al fine del rinnovo tacito annuale del permesso di soggiorno per studio o formazione, al termine di ciascun anno accademico, nel caso di corsi di durata pluriennale, lo straniero deve trasmettere anche attraverso sistemi di posta elettronica certificata (pec), al questore della provincia in cui dimora, una certificazione rilasciata dall’università degli studi italiana nella quale è iscritto, che attesta la frequenza e il superamento degli esami previsti dal corso di studi prescelto e relativi all’anno accademico di riferimento;»;

b) il comma 11-bis dell’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il diploma di laurea triennale o magistrale o il dottorato di ricerca o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;.

CAPO II

Incentivi fiscali in favore dei soggetti che rientrano dopo aver conseguito un titolo di studio accademico all’estero

Articolo 8

(Caratteristiche dei benefici fiscali)

1. ­ Ai soggetti individuati nel successivo articolo 9 che hanno sostenuto spese a titolo di tasse, quote d’iscrizione e contributi per la frequenza di corsi d’istruzione universitaria e post universitaria all’estero, è attribuito, su presentazione di apposita istanza come disciplinata al precedente art. 5, un beneficio fiscale consistente in un credito d’imposta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi e nel limite di 10.000 euro di beneficio annuo massimo.

2. Al credito d’imposta di cui al primo comma è aggiunto, per i medesimi soggetti, un ulteriore credito d’imposta – per le altre spese sostenute all’estero per la frequenza dei predetti corsi – in misura di euro dodicimila per ciascun anno accademico, o parte dello stesso, di durata del corso di studi.

3. I benefici fiscali di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal primo giorno successivo al termine del corso frequentato o, se successivo, a quello di accoglimento dell’istanza. La compensazione può avvenire solo per imposte dirette, indirette e contributi previdenziali dovuti in ragione dell’esercizio di attività d’impresa, di lavoro autonomo e di lavoro dipendente, così come individuati dagli articoli 49, 53, 55 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Essi non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

4. I benefici fiscali di cui al presente articolo sono attribuiti nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, fatta salva comunque l’applicazione delle deroghe previste dalla comunicazione n. 2009/C1601 della Commissione del 22 gennaio 2009 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009. I benefici fiscali devono essere utilizzati, a pena di decadenza, entro gli otto anni successivi alla loro assegnazione.

Articolo 9

(Caratteristiche dei beneficiari)

1. Hanno diritto ai benefici di cui all’art. 8 coloro i quali congiuntamente rispettano le seguenti caratteristiche:

– che sono cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea;

– che non hanno ancora compiuto 35 anni di età alla data di presentazione dell’istanza di cui all’art. 8 comma 1;

– che sono in possesso di diploma di laurea triennale o magistrale ovvero che sono iscritti a un corso di laurea triennale o magistrale e che non hanno ancora conseguito il diploma di laurea;

– che frequentano o hanno frequentato, al di fuori del proprio paese di origine e fuori dall’Italia, un corso avente le caratteristiche indicate al successivo art. 10 che, entro sei mesi dal termine del corso, confermano o trasferiscono la loro residenza o domicilio in Italia;

– che non hanno beneficiato degli incentivi fiscali previsti dalla Legge 238 del 30 dicembre 2010.

Articolo 10

(Caratteristiche dei corsi e costi ammissibili)

1. I benefici fiscali di cui all’art. 8 sono attribuiti esclusivamente per la frequenza di corsi di studi universitari triennali o magistrali ovvero per la frequenza di corsi di specializzazione post universitaria, in materie tecniche, umanistiche, scientifiche, economiche, finanziarie, aziendali e giuridiche. I corsi sono organizzati da università degli studi, enti o istituti di ricerca internazionalmente riconosciuti e operanti senza scopo di lucro. La loro durata deve essere di almeno un anno accademico.

Articolo 11

(Detrazione spese universitarie)

1. Ai soggetti di cui all’art. 9 è elevato dal 19% al 22% il limite di spese detraibili di cui all’art. 15 comma 1 DPR 917 del 22/12/1986 per i corsi di istruzione universitaria e post universitaria frequentati al di fuori del proprio paese d’origine e comunque fuori dall’Italia, nei limiti previsti per le detrazioni già ammesse per la frequenza di corsi nell’Unione Europea.

CAPO III

Modifica alla legge 30 dicembre 2010 , n. 238.

Articolo 12

(Modifiche al comma 2, art. 1 della legge 30 dicembre 2010, n.238)

  1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2010 , n. 238, le parole “al 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti “al 31 dicembre 2018”.

Articolo 13

(Modifiche al comma 1b), art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n.238)

  1. Al comma 1b) dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 2010 , n. 238, dopo le parole “attività di studio” sono da aggiunte le seguenti parole “anche se comprensivo di svolgimento di stage”.

Articolo 14

(Non cumulabilità)

1.Il beneficio fiscale concesso all’art. 9 della presente norma non è cumulabile con il beneficio concesso dalla Legge 238 del 30 dicembre 2010.

 

Articolo 15

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, si provvede mediante il maggior gettito risultante per la finanza pubblica mediante l’attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 238 e le maggiori entrate ricavate attraverso il rientro in Italia dei soggetti beneficiari dei relativi incentivi fiscali.

Articolo 16

(Disposizioni finanziarie)

1. I crediti d’imposta di cui al Capo II della presente legge, in quanto fruibili da nuovi titolari di reddito in Italia, non comportano effetti di spesa per il bilancio dello Stato, al pari di quanto previsto per il beneficio di cui all’articolo 17 del Dl n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

 

Il tema dei costi del “brain drain” continua ad essere molto dibattuto, ma c’è ampio consenso sul fatto che il fenomeno diventa uno scenario winwin solo nel caso la probabilità di percorrere la strada di uscita non sia sistematicamente superiore alla probabilità di fare il percorso inverso.

Purtroppo invece l’Italia si ritrova – come documentato dagli studi del professor Alessandro Rosina sui rischi di “degiovanimento” – da un lato, con nuove generazioni sempre meno consistenti, – come conseguenza della persistente denatalità – e, d’altro lato, con un saldo negativo tra giovani che vanno all’estero per studio e lavoro e quelli che altrettanto qualificati fanno il percorso inverso.

I dati Ocse evidenziano come l’Italia sia stato negli ultimi quindici anni l’unico grande paese europeo a presentare un valore negativo del tasso di scambio di individui altamente qualificati (fonte OECD).

Secondo, poi, i dati Istat nel primo decennio di questo secolo a cancellare la propria residenza in Italia sono stati oltre 300 mila cittadini. Ma oltre al dato quantitativo è soprattutto da notare che la componente di emigrati maggiormente cresciuta nel tempo è stata proprio quella dei giovani più qualificati.

Non è più dunque una ristretta minoranza quella di chi prende in considerazione, dopo studi di qualità, di andare a lavorare all’estero.

L’incidenza dei cittadini laureati sul totale dei trasferimenti di residenza per l’estero è infatti più che raddoppiata, salendo dall’11,9% del 2002 al 27,6% del 2011.

Le destinazioni principali nel 2011, anno più recente disponibile, sono state nell’ordine: Germania, Svizzera, Regno Unito, Francia, Stati Uniti.
Non solo, quindi, è in riduzione quantitativa la popolazione italiana nella fascia 20-34 – quella maggiormente rilevante per la formazione e la messa a frutto del capitale umano – ma tale fascia è anche quella che sta subendo la maggiore mutazione qualitativa. Da un lato acquistano peso al suo interno immigrati da paesi in via di sviluppo che vengono in Italia a svolgere lavori di bassa qualità, dall’altro escono coetanei italiani con titoli di studio elevati che vanno ad incrementare crescita e competitività di paesi concorrenti.

E’ bene chiarire che noi non esportiamo più laureati di quanto facciano in proporzione altri paesi come Francia, Germania e Regno Unito. La vera differenza con questi paesi e che, a differenza loro, importiamo pochissimi giovani talenti dall’estero realizzando così un saldo tra ingressi ed uscite pesantemente negativo.
Si calcoli che ogni anno l’Italia a fronte di circa 6000 laureati in uscita ne importa solo 800 dall’estero.

Alta però è, fortunatamente, anche la disponibilità a valutare possibilità e condizioni per tornare. Secondo una ricerca dell’associazione Italents, svolta con il Comune di Milano nel 2012, solo una quota minoritaria esclude del tutto la possibilità di un rientro in Italia. A presentare una propensione positiva a tornare è soprattutto chi ancora sta studiando all’estero o chi lavora oltre confine da meno di cinque anni.

Le politiche di ri-attrazione hanno maggiori possibilità di essere efficaci se mirate su tale target. Per questo motivo con la normativa proposta estendiamo le previsioni della legge 238/10, nota anche come legge Controesodo, che ha dato risultati così importanti nel suo primo anno di applicazione (art. 12).

I dati dell’Agenzia delle Entrate, per l’anno fiscale 2011, ci dicono infatti che sono rientrati 3945 laureati ai sensi della legge sui circa 6000 che nello stesso anno hanno lasciato l’Italia.

La normativa approvata all’unanimità dal Parlamento nella scorsa legislatura ha dunque contribuito a colmare, per circa due terzi, il deficit del nostro Paese grazie al Controesodo.

Per completare il quadro di azione è interessante, come dicevamo, oltre ad incentivare il rientro, lavorare anche sul fenomeno dato dall’aumento continuo degli studenti iscritti a università estere che è cresciuto esponenzialmente soprattutto negli ultimi quindici anni (OECD, 2007).

E’ interessante notare che due terzi degli studenti stranieri iscritti in università dei Paesi OCSE provengono da Paesi esterni all’OCSE stessa (in particolare da Cina e India). Riguardo all’Europa, i paesi più attrattivi sono Francia, Germania e Gran Bretagna, mentre fuori dall’Europa particolarmente ambite come mete sono Stati Uniti e Australia (OECD, 2009).

L’Italia è al momento fuori dai radar. Con questa normativa proviamo a rimetterci in gioco introducendo una politica di attrazione di una parte di questi flussi che ad oggi trascurano completamente l’Italia.

Come? Intervenendo sia sul fronte amministrativo che su quello economico.

A fronte di un fenomeno così importante e decisivo occorre intervenire in varie direzioni e in maniera decisa introducendo innanzitutto meccanismi di attrazione in Italia di giovani talenti stranieri e dei tanti cittadini italiani figli di emigrati di prima e seconda generazione che potrebbero, anche grazie alle politiche proposte, essere incentivati a decidere di venire in Italia per la frequenza degli studi superiori.

Ai ragazzi stranieri che arrivano in Italia la normativa (art. 7) riserva un trattamento specifico con il rilascio di un permesso di permanenza in Italia della durata del titolo di studio semplicemente certificando per via elettronica il conseguimento degli esami previsti dal corso di studi. Allo stesso cittadino straniero che abbia concluso positivamente gli studi si riconosce agevolmente  la possibilità di restare per ulteriori 12 mesi e di convertire il permesso in soggiorno per motivi di lavoro.

Non è pensabile infatti che questi giovani, scegliendo l’Italia per studiare, debbano essere accomunati con la manodopera che raggiunge il nostro Paese alla ricerca di un lavoro senza un titolo di studio costringendo anche loro, di anno in anno, alle trafile burocratiche dell’immigrazione ordinaria.

Ma ovviamente quello che a noi interessa di più è la successiva permanenza in Italia dei giovani che decidono di venire a studiare da noi per la realizzazione di iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo che contribuiscano alla crescita del benessere del Paese e della sua base occupazionale.

Per questo si assegna a tutti loro (stranieri e cittadini italiani nati all’estero) un incentivo fiscale da godere solo in caso di permanenza in Italia, successivamente agli studi, per contribuire all’ampliamento della nostra ricchezza nazionale.

La proposta si caratterizza per l’assenza di costi a carico della spesa pubblica proponendo incentivi, sotto forma di minori imposte dovute, in caso di ampliamento della base produttiva.

L’ingresso nel Paese di persone che diversamente avrebbero realizzato attività fuori dei confini nazionali comporta, ancorché in misura incentivata da una riduzione del carico fiscale, un maggiore gettito per le casse dello Stato (artt. 2, 3, 4 e  5).

Per essere più efficaci nella battaglia per l’attrazione dei talenti a livello internazionale è utile prevedere, per i giovani particolarmente meritevoli, capaci e bisognosi, delle borse di studio che possano rappresentare un incentivo ulteriore per la copertura dei costi del primo anno in Italia.

Le borse verranno assegnate dal Ministero per gli Affari Esteri ai sensi di un decreto interministeriale (art. 6).

Attrarre talenti dall’estero è fondamentale tanto quanto assicurare ai nostri giovani la possibilità di formarsi cogliendo le occasioni migliori di studio presenti nell’offerta globale. Per questo la normativa proposta sostiene altresì la propensione alla mobilità e alla formazione internazionale consentendo alle famiglie di detrarre le tasse universitarie dai redditi delle famiglie (alla stregua di quanto accade in caso di iscrizione ad una università italiana e o europea) che decidono di sostenere un percorso di formazione internazionale (extra UE) dei propri figli (art. 11); riconoscendo, poi, ai talenti un incentivo a rientrare nel paese per avviare attività d‘impresa e/o di lavoro autonomo (artt. 8, 9 e 10).

La finalità di questa legge è dunque quella di  portare in attivo il saldo tra giovani qualificati in uscita ed in entrata emancipando altresì i percorsi formativi dei nostri ragazzi dalla sola offerta nazionale

Si tratta di un obiettivo cruciale per il Paese perché direttamente legato al miglioramento del contributo quantitativo e qualitativo delle nuove generazioni allo sviluppo dell’Italia.

Alla copertura finanziaria degli oneri della presente legge si provvede con il maggior gettito risultante per la finanza pubblica mediante l’attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 238 e le maggiori entrate ricavate attraverso il rientro in Italia dei soggetti beneficiari dei relativi incentivi fiscali (art. 13).

Sottoscrivi la nostra Newsletter

Per restare in contatto con noi

Condividi questo post con i tuoi amici

Connettiti con Mariastella

Seguimi sui Social